
Differenze tra diffamazione online e diritto all’oblio
Nel grande panorama dei reati che si possono commettere su internet, quelli che sicuramente sono molto più frequenti sono le violazioni del diritto d’autore e alla privacy, e quello di cui ci occuperemo in questo articolo, la diffamazione. Per quello che riguarda l’ordinamento giuridico italiano la diffamazione online viene trattata allo stesso modo del reato di diffamazione, come è anche descritto nell’articolo 595 del codice penale. Quindi chiunque comunichi con altri attraverso qualsiasi mezzo, cartaceo o no, offendendo la reputazione di una terza persona è perseguibile penalmente. La pena diventa ancor più grave se la parte lesa è un’autorità pubblica o le viene attribuito un fatto specifico.
Questo significa che se anche ognuno di noi ha diritto alla libera espressione delle sue opinioni e del suo pensiero, possono esserci delle limitazioni a questo diritto dal momento che viene impiegato per rovinare la reputazione altrui.
Esistono due tipologie fondamentali di diffamazione online:
- diffamazione online a mezzo stampa telematica
- diffamazione online semplice attraverso internet
Per quello che riguarda il primo caso, esperti giuristi si stanno occupando da anni e tutt’ora si occupano di stampa cartacea, radio e televisione.
In merito alla seconda tipologia di diffamazione invece, il nostro codice penale assume la diffamazione online come diffamazione che si esercita attraverso la pubblicità. Questo perché secondo la percezione comune che c’è Internet viene considerato un mezzo per fare pubblicità, visto che è possibile raggiungere una moltitudine di persone. Basti pensare ad un’opinione negativa e diffamatoria espressa tramite un commento, su un forum o attraverso un messaggio di posta elettronica. In ogni caso la Corte di Cassazione assume come reato di diffamazione anche situazioni in cui i messaggi diffamatori non vengono ricevuti nello stesso momento da più destinatari o anche se il messaggio arriva da un sito estero.
Il diritto all’oblio
Sempre più spesso sentiamo parlare di reato di diffamazione e diritto all’oblio e, anche se sono cose ben diverse, tendiamo a confonderle. Con diritto all’oblio si intende una forma di tutela che prevede la non diffusione di informazioni pregiudizievoli sul conto di una persona. Principalmente si tratta dei precedenti giudiziari di qualcuno. Più in generale il diritto all’oblio è il presupposto che permette la pubblicazione di una qualsiasi notizia, ma anche di evitare la permanenza per un tempo indefinito su Internet di dati sensibili ed informazioni non attendibili o non recenti che potrebbero infrangere il Codice della Privacy che tutela i diritti degli utenti sul web.
In realtà anche se la notizia non è attuale per ricorrere al diritto all’oblio è necessario provare l’interesse relativo alla notizia stessa. Secondo il nostro ordinamento solamente in questi casi il soggetto interessato dal contenuto dell’articolo ha diritto di opporsi al trattamento dei propri dati.
Il diritto all’oblio è stato recentemente oggetto di vari interventi legali del Garante della Privacy e se avete bisogno di aiuto in questo campo vi consigliamo di rivolgervi ad un avvocato esperto e preparato anche in ambito di Privacy.
Ci sono già state delle sentenze che hanno riconosciuto il diritto ad essere rimossi dall’indice del motore di ricerca di Google che ha dovuto acconsentire alle richieste degli utenti. Visti questi precedenti ed il presentarsi sempre più frequente di queste situazioni i Garanti della Privacy dell’Unione Europea hanno deciso di adottare dei criteri comuni e normalizzare le leggi che riguardano il diritto all’oblio, cercando di aiutare tutti quegli utenti che hanno ricevuto un rifiuto. In questo modo è stato fatto un primo passo verso criteri procedurali e sostanziali unitari ed in armonia.